Fuga in caso di incidente stradale – la sosta momentanea non esclude il reato

News

Risponde del reato previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada, (c.d. reato di fuga), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalità. (Nella specie la Corte ha ritenuto esente da vizi la sentenza che aveva affermato la responsabilità del conducente che, avendo investito due pedoni minorenni, era sceso dall’auto solo dopo che una persona che aveva assistito all’impatto si era posta davanti al mezzo indicando le vittime, e si era poi allontanato senza fornire le proprie generalità, stanti le rassicurazioni fornite dalle persone offese circa il proprio stato di salute, nonostante la violenza dell’urto idonea ad arrecare danno alle persone). (Corte di Cassazione Civile sez. I 30/3/2023 n. 8982)

Torna su