Modifica art. 94 c.d.s., comma 4-bis: locazione senza conducente

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Il Ministero dell’interno ha emanato la circolare Prot. n. 300/A/7839/15/106/16 del  13 novembre 2015, che fa seguito alla Circolare del 2/3/2015, prot.300/A/1479/15/106/16 con la quale aveva impartito disposizioni affinché gli organi di polizia stradale si astenessero dal contestare le violazioni dell’articolo 94 comma 4 bis del codice della strada nei confronti dei veicoli locati senza conducente (ex art. 84 C.d.S.) per un periodo superiore a 30, in attesa dell’esito dei giudizi amministrativi che avevano sospeso l’applicazione della norma in parola limitatamente a tale caso. Come rappresentato con Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29/10/2015 prot.25018, è stata definitivamente sciolta ogni riserva circa la necessità di procedere all’annotazione della stipula dei predetti contratti di locazione.

Pertanto, a decorrere dal 2 novembre 2015 sono completamente operative le procedure di annotazione della locazione di veicoli di durata superiore a 30 giorni e da tale data si deve quindi ritenere effettivo tale obbligo. Pertanto, solo per i contratti di locazione senza conducente di durata superiore a 30 giorni, stipulati dal 2 novembre 2015, troverà applicazione la sanzione di cui alla citata norma, mentre i contratti precedentemente stipulati saranno oggetto di sanzione solo in caso di mancata annotazione a seguito di rinnovazione della locazione successiva alla data indicata.

 

 

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