Rosso semaforico e comportamenti sanzionabili ai sensi dell’articolo 146, comma 3. (G. Carmagnini – M. Ancillotti)

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Un cortese utilizzatore del nuovo prontuario per le violazioni del codice della strada ci segnala un possibile errore per quanto riguarda l’individuazione delle sanzioni applicabili al caso di chi prosegue la marcia con semaforo rosso, senza invadere l’area di intersezione, ma oltrepassando la striscia di arresto (ovvero negli altri casi previsti dall’articolo 41, comma 11 del codice della strada).
Il lettore ritiene si tratti una disattenzione degli autori, non sapendo che, invece, l’argomento è stato approfondito, prima di discostarsi dall’interpretazione di altro autore in un’opera analoga, che supponiamo sia stata presa a riferimento dal collega.
D’altronde, se tutti i prontuari fossero uguali potrebbe essere sintomo di appiattimento o, peggio ancora, di plagio, mentre è indice di serietà professionale non temere il confronto e affrontare seriamente il compito di interpretare le norme e tradurle nelle necessarie indicazioni operative.
Chiaramente nessuno, almeno lo spero, ha la presunzione di essere infallibile, ma quando, dopo aver a lungo ragionato si giunge a una conclusione, non ci si può discostare da questa solo perché qualcuno la pensa diversamente. Posso assicurare che nel prontuario ogni scelta è stata ponderata e ogni soluzione condivisa tra gli autori, giungendo a una sintesi che è il frutto di un lavoro attento. Infatti nel prontuario sono presenti altri casi che si discostano da alcune interpretazioni correnti.
Ciò non toglie che nel prontuario vi possano essere dei refusi o degli errori, ma nel caso in esame, come in altri, si tratta solo di una diversa interpretazione.

Ma veniamo al punto.
Limitiamoci al caso prospettato che interessa i veicoli che non rispettano il rosso semaforico. Pensiamo sia certo che quando il semaforo veicolare proietta luce rossa questo imponga l’arresto dei veicoli (e così sintetizza il comma 2. Ovviamente l’arresto deve avvenire entro certi limiti (non avrebbe senso imporre l’arresto senza specificare il punto entro il quale arrestarsi) e questi sono indicati nell’articolo 41, comma 11.
Vale a dire che durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli “non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l’area di intersezione, né l’attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni”.
Il precetto è quindi chiaro; quanto alla sanzione, la violazione de precetto è punita dall’articolo 146, comma 3, nella parte in cui dispone che “il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ……” e in tal caso, se si tratta di veicolo a motore per la guida del quale è necessaria la patente, trovano applicazione sia la decurtazione dei punti, sia la sospensione della patente in caso di seconda violazione nel biennio.
Appare quindi corretta l’interpretazione che abbiamo proposto nel nostro prontuario, nella consapevolezza che altro autorevole interprete ha concluso diversamente, in una analoga pubblicazione. Ciò non toglie che, con l’onestà intellettuale che ci distingue e che speriamo sia apprezzata, la segnalazione del lettore sia stata attentamente valutata, ma dobbiamo confermare la nostra interpretazione, che ci pare corretta.
Infatti l’articolo 41 impone l’arresto dei veicoli davanti alla luce rossa e l’articolo 146, comma 3, punisce il conducente che prosegue la marcia nonostante il segnale luminoso imponga l’arresto; appare evidente che la prosecuzione della marcia, sanzionata dal citato articolo, sia esattamente il contrario dell’arresto della marcia richiesto dal semaforo rosso; l’arresto della marcia deve avvenire entro i limiti indicati dal comma 11 dell’articolo 41. pertanto non ha rilievo (e non può averlo), ai fini della sussistenza della violazione del comma 3 dell’articolo 146, che il veicolo venga arrestato dopo la striscia, dopo la palina semaforica, impegni l’intersezione, ovvero l’attraversamento pedonale, oppure attraversi del tutto l’intersezione, perché in ogni caso i veicolo, per rispettare l’obbligo di non proseguire la marcia con il semaforo rosso si deve arrestare prima di tali punti.
Comprendiamo che nell’immaginario comune si possa intendere più grave la violazione consistente nell’attraversare completamente l’intersezione, ovvero anche impegnarla parzialmente, piuttosto che il semplice superamento della linea continua senza accedere nell’area di intersezione, ma la norma sul punto appare chiara e non lascia spazio a diverse interpretazioni.
Peraltro si richiama l’attenzione sul fatto, se non bastasse il dato normativo, che l’area di intersezione è definita dall’articolo 3 come la parte dell’intersezione a raso in cui si intersecano due o più correnti di traffico; si è portati a pensare che ci si riferisca solo alle correnti di traffico veicolare, ma se così fosse il legislatore lo avrebbe specificato, dato che poi fornisce nello stesso articolo la definizione della corrente di traffico al numero 11), distinguendo tra corrente di traffico veicolare e pedonale; non avendolo specificato nella definizione di area di intersezione si intende allora qualsiasi corrente di traffico, pedonale o veicolare. Quindi, il fatto che i veicoli si debbano fermare prima della linea di arresto, ovvero se questa non esiste, prima dell’area di intersezione o comunque senza impegnare l’attraversamento, ha un senso ben preciso e tende ad evitare non solo un conflitto tra le correnti di traffico veicolari favorite dal verde, ma anche tra le  correnti veicolari e quelle pedonali, conflitto che può avvenire anche quando il veicolo si arresta un metro oltre la linea trasversale. In sostanza, il veicolo si deve tassativamente arrestare nei punti indicati nel comma 11 per non determinare un conflitto potenzialmente pericoloso con le altre correnti di traffico veicolare o anche pedonale e l’eventuale violazione di tale precetto è sempre sanzionata dall’articolo 146, comma 3, per violazione dell’articolo 41, comma 11. L’articolo 146, comma 2, sanziona invece le altre violazioni residuali, che non rappresentano il caso speciale dell’articolo 41, comma 11.
In ogni caso abbiamo apprezzato la segnalazione, grazie alla quale ci è stato concesso di chiarire che quanto riportato nel prontuario da noi realizzato non è una distrazione, ma si tratta di una ponderata interpretazione, frutto di un’attenta valutazione che ci ha portato a concludere in maniera diversa da altra autorevole dottrina, consapevoli che quando ci si discosta da un percorso consolidato, che non necessariamente è quello giusto, si possono creare delle perplessità; ma se dopo tanti anni siamo ancora qua a parlare e a scrivere di codice della strada, speriamo che ciò sia dovuto anche alla serietà con la quale abbiamo affrontato questo non semplice lavoro.

 

G. Carmagnini, M. Ancillotti

 

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