Depenalizzazione: ecco i decreti legislativi

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Con i decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016 sono stati abrogati taluni reati e introdotti  illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili.
La riconduzione degli illeciti penali a illeciti amministrativi riguarda i reati puniti con la sola multa o con la sola ammenda.

Il criterio per la determinazione delle sanzioni amministrative è tabellare, per cui si riassume nello schema che segue.

Sanzione pecuniaria penale (multa o ammenda) nel massimo

Minimo edittale della sanzione amministrativa

Massimo edittale della sanzione amministrativa

entro Euro 5.000

Euro 5.000

Euro 10.000

oltre Euro 5.000 ed entro Euro 20.000

Euro 5.000

Euro 30.000

oltre Euro 20.000

Euro 10.000

Euro 50.000

Quanto alla depenalizzazione dei reati del codice penale, questa è esclusa salvo talune specifiche e limitate fattispecie indicate nell’articolo 2 del decreto.
In particolare, sono depenalizzati i seguenti illeciti, per i quali si riporta in nota la nuova formulazione:

Art. 527. Atti osceni.
Art. 528. Pubblicazioni e spettacoli osceni.
Art. 652. Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto.
Art. 661. Abuso della credulità popolare.
Art. 668 .  Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive. Per questo illecito, in caso di reiterazione specifica, l’articolo 4 del decreto prevede l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione da 10 giorni a 3 mesi del titolo che consente l’attività e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se ovviamente la rappresentazione avviene all’interno di una attività autorizzata – vedi paragrafo 2).
Art. 726. Atti contrari alla pubblica decenza.

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