Sul termine per disporre la sospensione della patente di guida nei casi dell’articolo 223 del codice della strada

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Il termine entro il quale il prefetto deve disporre la sospensione è invece quello dell’ordinaria prescrizione quinquennale, atteso, da un lato, che il provvedimento, oltre ad assumere una funzione cautelare, riveste comunque natura amministrativa sanzionatoria – sicchè sfugge, in quanto tale, al criterio d’immediatezza dell’applicazione – e, dall’altro, che la norma citata dell’articolo 223 C.d.S., comma 2, a differenza del precedente articolo 218, non fissa alcun termine specifico al riguardo, limitandosi a prescrivere che il prefetto deve provvedere “appena ricevuti gli atti”, ma comunque dopo aver sentito il parere del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, e previo accertamento della sussistenza di fondati elementi di evidente responsabilità del soggetto in ordine ad un evento di danno alla persona derivante da una violazione del C.d.S. (Corte di Cassazione Civile sez. II 7/4/2023 n. 9554)

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