Articolo 94 – Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 94 – Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario

TITOLO III – Dei veicoli

Capo III – Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione III – Documenti di circolazione e immatricolazione

Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario

1. In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall’ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale. (6)

2. In caso di trasferimento della residenza dell’intestatario della carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale procede all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226. (4) (6) (8)

3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 727,00 ad Euro 3.629,00. (2) (3)

4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dal comma 1, l’aggiornamento dei dati presenti nell’archivio nazionale dei veicoli o il rinnovo della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 363,00 ad euro 1.813,00. (2) (3) (7) (8)

4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorche’ diversida quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilita’ del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonche’ della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3. (4)

4-ter. Nel sistema informativo del P.R.A. e’ formato ed aggiornato l’elenco dei veicoli immatricolati all’estero per i quali e’ richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell’articolo 93-bis, secondo la medesima disciplina prevista per l’iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce una base di dati disponibile per tutte le finalita’ previste dall’articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. L’elenco e’ pubblico. (9)

5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4 bis ed è inviata all’ufficio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che provvede al rinnovo dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse. (5)

6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l’applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

7. Ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa.

8. In tutti i casi in cui è dimostrata l’assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all’annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori. (1)

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(1) Il presente articolo è stato sostituito dall’art. 17 comma 18 della Legge 27/12/97, n. 449.

(2) Comma modificato dal D.M. 22/02/2001.

(3) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

(4) Comma sostituito dall’art. 11, L. 29/7/2010, n. 120. A norma del comma 6 dello stesso articolo 11 della L. 29/7/2010, n. 120 ” 6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.

(4) Comma aggiunto dall’art. 12, L. 29/7/2010, n. 120.

(5) Comma modificato dall’art. 15, L. 29/7/2010, n. 120.

(6) Comma sostituito dall’art. 5, DLGS 29/5/2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, del medesimo DLGS n. 98/2017, come modificato dall’art. 1, comma 1140, L. 27/12/2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1135, L. 30/12/2018, n. 145.

(7) Comma modificato dall’art. 5, DLGS 29/5/2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, del medesimo DLGS n. 98/2017, come modificato dall’art. 1, comma 1140, L. 27/12/2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1135, L. 30/12/2018, n. 145.

(8) Comma modificato dall’art. 49, DL 16/7/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11/9/2020, n. 120.

(9) Comma aggiunto dall’art. 2, L. 23/12/2021, n. 238.

 

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