Articolo 94 bis – Divieto di intestazione fittizia dei veicoli

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 94 bis – Divieto di intestazione fittizia dei veicoli

TITOLO III – Dei veicoli
Capo III – Veicoli a motore e loro rimorchi
Sezione III – Documenti di circolazione e immatricolazione

Divieto di intestazione fittizia dei veicoli

1. La carta di circolazione di cui all’articolo 93 e il certificato di circolazione di cui all’articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l’accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo. (3)
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543,00 a euro 2.170,00. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilita’ del veicolo al quale si riferisce l’operazione, nonche’ al soggetto proprietario dissimulato. (2)
3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma e’ soggetto alla cancellazione d’ufficio dal PRA e dall’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’articolo 93. La cancellazione e’ disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l’accertamento e’ divenuto definitivo.
4. Con uno o piu’ decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all’individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalita’ di cui al comma 1 o per l’elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1. (1)

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(1) Articolo aggiunto dall’art. 12, L. 29/7/2010, n. 120.
(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).
(3) Comma modificato dall’art. 5, comma 1, DLGS 29/5/2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’art.7, DLGS n. 98/2017, come modificato dall’art. 1, comma 1140, L. 27/12/2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1135, L. 30/12/2018, n. 145.

 

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