Articolo 89 – Servizio di linea per trasporto di cose

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 89 – Servizio di linea per trasporto di cose

TITOLO III – Dei veicoli
Capo III – Veicoli a motore e loro rimorchi
Sezione II – Destinazione ed uso dei veicoli

Servizio di linea per trasporto di cose

1 Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
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(1) Vedi L. 06/06/74 n. 298

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