Articolo 88 – Servizio di trasporto di cose per conto terzi

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 88 – Servizio di trasporto di cose per conto terzi

TITOLO III – Dei veicoli
Capo III – Veicoli a motore e loro rimorchi
Sezione II – Destinazione ed uso dei veicoli

Servizio di trasporto di cose per conto terzi

1 Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di trasporto di cose per conto di terzi quando l’imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.
2 La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall’apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, e che costituisce parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3 Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto di terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione o nella carta di circolazione è punito con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 (1).
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(1) Comma modificato dall’art. 18, DLGS 30/12/99, n. 507.

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