Articolo 78 – Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 78 – Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione

TITOLO III – Dei veicoli

Capo III – Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione I – Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione

Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione

1 I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C., quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilita’, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresi’, le modalita’ e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione. Entro sessanta giorni dall’approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali. (3) (4)

2 Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione.

3 Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 430,00 ad Euro 1.731,00. (2)

4 Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (1)

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Vedi art. 56 DPR 15/06/59, n. 393

Cfr art. 236 DPR 16/12/92, n. 495

(1) Vedi DM 05/04/94 (GU 30/04/94, n. 99 s.o. n. 67) che reca l’attuazione della direttiva C.E.E. n. 92761 del 30/06/92 sull’omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

(3) A norma dell’art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione “ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(4) Comma modificato dall’art. 49, DL 16/7/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11/9/2020, n. 120.

NOTA: Al fine di semplificare le attività degli uffici della motorizzazione civile, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzato a modificare l’allegato A del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021, inserendo tra le modifiche ai veicoli per le quali l’aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova ai sensi dell’articolo 78, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche quelle riguardanti i sistemi ruota previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20.

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