Articolo 77 – Controlli di conformità al tipo omologato

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 77 – Controlli di conformità al tipo omologato

TITOLO III – Dei veicoli
Capo III – Veicoli a motore e loro rimorchi
Sezione I – Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione

Controlli di conformità al tipo omologato

1 Il Ministero dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all’accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere l’efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l’omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato. (2)
2 Con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare dell’omologazione. (2)
3 Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 866,00 ad Euro 3.464,00. (1)
3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entita’ tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell’articolo 75, 5comma 3-bis, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 678,00. E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 845,00 a euro 3.382,00 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorche’ installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (1) (4)
4 Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente. (3)
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Vedi art. 53 DPR 15/06/59, n. 393
(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).
(2) A norma dell’art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione “Ministro e Ministero dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla seguente: “Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
(3) A norma dell’art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione “Ministro e Ministero dell’ambiente” è sostituita dalla seguente: “Ministro e Ministero dell’ambiente e del territorio”.
(4) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 29/7/2010, n. 120. (Modifiche in vigore dal 13/8/2010)

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