Articolo 62 – Massa limite

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 62 – Massa limite

TITOLO III – Dei veicoli

Capo I – Dei veicoli in generale

Massa limite

1 La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell’art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a 3 o più assi.

2 Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm², la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell’unità posteriore dell’autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più assi. (1)

3 Salvo quanto diversamente previsto dall’art. 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm² (decanewton per centimetro quadrato) e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad un metro, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a 2 assi e 25 t se si tratta di veicoli a 3 o più assi; 26 t e 32 t rispettivamente se si tratta di veicoli a 3 o 4 o più assi quando l’asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19,5 T. (2) (3) (5)

4 Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro asse e 44 t se a cinque o più assi. (1)

5 Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull’asse più caricato non deve eccedere 12 t.

6 In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t, se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.

7 Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall’art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 10.

[7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalita’ con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell’ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si puo’ applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresi’ le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall’applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non puo’ superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilita’.] (4)

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Vedi art. 33 DPR 15/06/59, n. 393

Cfr. art. 218 DPR 16/12/92, n. 495

(1) Comma sostituito dall’art. 28 DLGS 10/09/93, n. 360.

(2) Comma modificato dall’art. 28 DLGS 10/09/93, n. 360.

(3) A norma dell’art. un. DM 09/05/94 (GU 17 maggio 1994, n. 113) le autorizzazioni per l’autotrasporto di cose per conto di terzi, rilasciate per autocarri isolati privi della facoltà di traino, consentono l’effettuazione di trasporti entro i limiti di massa complessivi previsti dal presente comma.

(4) Comma aggiunto dall’art. 2, L. 29/7/2010, n. 120 e successivamente abrogato dal DL 24/1/2012 n. 1 convertito in legge con modificazioni dalla legge di conversione 24/3/2012 n. 27.

(5) Comma modificato dall’art.1, DL 10/9/2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9/11/2021, n. 156.

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