Articolo 61 – Sagoma limite

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 61 – Sagoma limite

TITOLO III – Dei veicoli

Capo I – Dei veicoli in generale

Sagoma limite

1. Fatto salvo quanto disposto nell’art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:

a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purche’ mobili;

b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti e’ consentito che tale altezza sia di 4,30 m;

c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l’esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purche’ mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri. I veicoli o complessi di veicoli che sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi  aerodinamici rispondenti ai requisiti di omologazione  previsti dalla normativa europea possono superare le  lunghezze totali previste dal presente articolo nel rispetto, comunque, di quanto prescritto al comma 5. Tali dispositivi devono essere piegati, ritratti o rimossi, a cura del conducente, ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente o, su strade urbane ed extraurbane con limite di velocita’ inferiore o uguale a 50 km/h, in presenza di altri utenti della strada vulnerabili. L’uso dei dispositivi aerodinamici deve essere comunque compatibile con le operazioni di trasporto intermodali e, in ogni caso, allorche’ ritratti o piegati, i dispositivi non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza totale del veicolo o del complesso di veicoli privo di tali dispositivi. (1) (2) (6) (7) (8) (11)

2. Gli autoarticolati e autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 18,75 m, ferma restando l’idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione. (3) (9)

2-bis Gli autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di massa possono raggiungere la lunghezza massima di 24 m su itinerari in corsia riservata autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili. (10)

3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (4) (6)

4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.

5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo.

6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento. (1)

7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 430,00 ad Euro 1.731,00. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 164, comma 9. (1) (5)

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Vedi art. 32 DPR 15/06/59, n. 393 e DM 22/03/85

Cfr. art. 216 e 217 DPR 16/12/92, n. 495

(1) Comma modificato dall’art. 27 DLGS 10/09/93, n. 360.

(2) Le lettere a) e c) di questo comma sono state modificate e integrate dall’art. 8 DL 04/10/96, n. 517, convertito, con modificazioni in L. 04/12/96, n. 611 (GU 5 dicembre 1996, n. 285)

(3) Comma modificato e integrato dall’art. 8 DL 04/10/96, n. 517, convertito, con modificazioni in L. 04/12/96, n. 611 (GU 5 dicembre 1996, n. 285)

(4) Comma sostituito dall’art. 27 DLGS 10/09/93, n. 360.

(5) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

(6) A norma dell’art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione “Ministro e Ministero dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla seguente: “Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

(7) A norma dell’art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione “la o della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “il o del Dipartimento per i trasporti terrestri”.

(8) Comma modificato dall’art. 9 L. 11/1/2018, n. 2.

(9) Comma modificato dall’art. 1, DL 10/9/2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9/11/2021, n. 156.

(10) Comma aggiunto dall’art. 1, DL 10/9/2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9/11/2021, n. 156.

(11) Comma modificato dall’art. 7, DL 16/6/2022, n. 68, convertito, con modificazioni dalla L. 5/8/2022, n. 108.

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