Articolo 217 – Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 217 – Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione

TITOLO VI – Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni
Capo I – Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Sezione II – Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie

Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione

1 Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della sospensione della validità della carta di circolazione, questa è ritirata dall’agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione.
L’agente accertatore rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
2 L’organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente a copia del verbale, nel termine di cinque giorni, all’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., che, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si estende.
Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa, all’entità del danno apportato ed al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe apportare. L’ordinanza è notificata all’interessato e comunicata al prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il documento è ritirato a norma del comma 1.
Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare può ottenerne la restituzione da parte dell’ufficio provinciale Direzione generale della M.C.T.C.. Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. ne sospende la validità ai fini della circolazione sul territorio nazionale per un determinato periodo, con le stesse modalità.
L’interdizione alla circolazione è comunicata all’autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa. (1) (2)
3 Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita all’interessato dall’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all’ufficio del P.R.A. per l’iscrizione nei propri registri. Le modalità per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento. (1) (2)
4 Avverso l’ordinanza di cui al comma 2 l’interessato può proporre ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, applica la sanzione accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l’immediata restituzione.
5 L’opposizione, di cui all’art. 205, si estende alla sanzione accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.046,00 ad Euro 8.186,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del veicolo. (1) (3)
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(1) Comma modificato dal l’art. 116 DLGS 10/09/93, n. 360 e successivamente sostituito dall’art. 19, DLGS 30/12/99, n. 507.
(2) A norma dell’art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione “ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.
(3) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

 

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