Articolo 218 – Sanzione accessoria della sospensione della patente

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 218 – Sanzione accessoria della sospensione della patente

TITOLO VI – Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni
Capo I – Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Sezione II – Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie

Sanzione accessoria della sospensione della patente

1. Nell’ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall’agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L’agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
2. L’organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui e’ stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, puo’ presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, e’ determinato in relazione all’entita’ del danno apportato, alla gravita’ della violazione commessa, nonche’ al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell’istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresi’ valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione e’ aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali e’ stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L’ordinanza, che eventualmente reca l’autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, e’ notificata immediatamente all’interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L’ordinanza e’ altresi’ comunicata, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, all’anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l’ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente puo’ ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente puo’ essere concesso una sola volta. (1) (4)
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida e’ aumentata a seguito di piu’ violazioni della medesima disposizione di legge, l’organo di polizia che accerta l’ultima violazione e che dall’interrogazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresi’ il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l’organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2. (5)
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L’avvenuta restituzione e’ comunicata all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. (4) (5)
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 205. (2)
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validita’ della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del prefetto con cui il permesso e’ stato concesso, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046,00 a euro 8.186,00. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo. (3) (6)
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Cfr. art. 400 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Comma modificato dall’art. 117 DLGS 10/09/93, n. 360 e successivamente sostituito dall’art. 42, L. 29/7/2010, n. 120. (Modifiche in vigore dal 13/8/2010)
(2) Comma aggiunto dall’art. 117 DLGS 10/09/93, n. 360.
(3) Comma sostituito dall’art. 19, DLGS 30/12/99, n. 507 e successivamente modificato dall’art. 42, L. 29/7/2010, n. 120. (Modifiche in vigore dal 13/8/2010)
(4) A norma dell’art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione “ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.
(5) Comma modificato dall’art. 42, L. 29/7/2010, n. 120. (Modifiche in vigore dal 13/8/2010).
(6) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

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