Articolo 167 – Trasporti di cose su veicoli a motore, e sui rimorchi

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 167 – Trasporti di cose su veicoli a motore, e sui rimorchi

TITOLO V – Norme di comportamento

Trasporti di cose su veicoli a motore, e sui rimorchi

1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.  (1)

1-bis. Nel rilevamento della massa dei veicoli effettuato con gli strumenti di cui al comma 12 si applica una riduzione pari al 5 per cento del valore misurato, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di cui al comma 12-bis si applica una riduzione pari al 10 per cento del valore misurato. (6)

2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa e’ superiore a 10 t, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da euro 42 a euro 173, se l’eccedenza non supera 1 t;

b) da euro 87 a euro 345, se l’eccedenza non supera le 2 t;

c) da euro 173 a euro 695, se l’eccedenza non supera le 3 t;

d) da euro 431 a euro 1.734, se l’eccedenza supera le 3 t. (2) (7)

2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilita’, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi quella indicata nella carta di circolazione piu’ una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2. (4) (7)

3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorche’ l’eccedenza non superi rispettivamente il 5, il 15, il 25 per cento, oppure superi il 25 per cento della massa complessiva. (1) (7)

3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilita’, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 10 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3. (4) (8)

4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all’art. 10, comma 3, lettera e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all’intradosso delle opere d’arte non inferiore a 30 cm. (1)

5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico  risulti superiore a quella indicata nella carta di  circolazione e’ soggetto ad un’unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis; in tal caso l’eccedenza di massa e’ calcolata separatamente tra i veicoli del complesso, applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore. (5) (7)

6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell’ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso. (1)
7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694, ferma restando la responsabilita’ civile di cui all’art. 2054 del codice civile. (2)

8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonche’ i valori numerici ottenuti mediante l’applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.

9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonche’ al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L’intestatario della carta di circolazione del veicolo e’ tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l’indennizzo di cui all’art. 10, comma 10, commisurato all’eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all’art. 62.

10. Quando e’ accertata una eccedenza di massa superiore al 5 per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio e’ subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. (8)

10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l’eccedenza di massa ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 e’ pari al 5 per cento piu’ una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione. (4) (8)

11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli  eccezionali, definiti all’articolo 10, quando venga  superata la massa complessiva massima indicata  nell’autorizzazione. La prosecuzione del viaggio e’ subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. (3) (7)

12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo statico in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonche’ i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l’accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. (8)

12-bis. Costituiscono altresi’ fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili. Le spese per l’accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. (6)

13. Ai veicoli immatricolati all’estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.

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Vedi art. 121 e 121 bis DPR 15/06/59, n. 393
Cfr. art. 363 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Comma modificato dall’art. 84 DLGS 10/09/93, n. 360.
(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).
(3) Periodo aggiunto dall’art. 28, L 07/12/99, n. 472.
(4) Comma aggiunto dal DL 24/1/2012 n. 1 convertito in legge con modificazioni dalla legge di conversione 24/3/2012 n. 27.
(5) Comma modificato dal DL 24/1/2012 n. 1 convertito in legge con modificazioni dalla legge di conversione 24/3/2012 n. 27.
(6) Comma aggiunto dall’art. 7, DL 16/6/2022, n. 68, convertito, con modificazioni dalla L. 5/8/2022, n. 108.
(7) Comma sostituito dall’art. 7, DL 16/6/2022, n. 68, convertito, con modificazioni dalla L. 5/8/2022, n. 108.
(8) Comma modificato dall’art. 7, DL 16/6/2022, n. 68, convertito, con modificazioni dalla L. 5/8/2022, n. 108.

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