Articolo 166 – Trasporto di cose su veicoli a trazione animale

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 166 – Trasporto di cose su veicoli a trazione animale

TITOLO V – Norme di comportamento

Trasporto di cose su veicoli a trazione animale

1 Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa.
2 Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all’art. 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26,00 ad Euro 102,00. (1)
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Vedi art. 120 DPR 15/06/59, n. 393.
(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

 

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