Articolo 101 – Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 101 – Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe

TITOLO III – Dei veicoli
Capo III – Veicoli a motore e loro rimorchi
Sezione III – Documenti di circolazione e immatricolazione

Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe

[1 La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall’art. 208, comma 2. (2) Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero dei lavori pubblici nella misura del venti per cento e alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura dell’ottanta per cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.] (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2 Le targhe sono consegnate agli intestatari dall’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., all’atto dell’immatricolazione dei veicoli. (10)
3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere restituiti all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri in caso che l’interessato non ottenga l’iscrizione al P.R.A. entro tre giorni dal rilascio del documento stesso. (1) (10) (11)
4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione. (10) (11)
5 Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 430,00 ad Euro 1.731,00. (3)
6 La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
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Vedi art. 68 DPR 15/06/59, n. 393
(1) Comma modificato dall’art. 46 DLGS 10/09/93, n. 360.
(2) I prezzi dei contrassegni per ciclomotori e delle targhe per veicoli a motore e per i rimorchi, sono stati fissati dal DM 27/08/96 (GU 19 settembre 1996, n. 220), con decorrenza dal 1° novembre 1996.
Il prezzo di vendita corrente è determinato dal DM 30/07/97.
(3) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).
(4) Comma abrogato dall’art. 4, DPR 24/11/2001, n. 474, per la parte incompatibile con l’articolo 2, comma 5, dello stesso DPR 24/11/2001, n. 474.
(5) A norma dell’art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione “Ministro e Ministero dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla seguente: “Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
(6) A norma dell’art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione “Ministro e Ministero del tesoro” è sostituita dalla seguente: “Ministro e Ministero dell’economia e delle finanze”.
(7) A norma dell’art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione “Ministro e Ministero delle finanze” è sostituita dalla seguente: “Ministro e Ministero dell’economia e delle finanze”.
(8) A norma dell’art. 17 DGLS 15/01/02 n. 9, la denominazione “Ministro e Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
(9) A norma dell’art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione “la o della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “il o del Dipartimento per i trasporti terrestri”.
(10) A norma dell’art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione “ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.
(11) Comma modificato dall’art. 5, comma 1, DLGS 29/5/2017, n. 98, a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, del medesimo DLGS n. 98/2017, come modificato dall’art. 1, comma 1140, L. 27/12/2017, n. 205 e dall’art. 1, comma 1135, L. 30 dicembre 2018, n. 145.

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