Articolo 100 – Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 100 – Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

TITOLO III – Dei veicoli

Capo III – Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione III – Documenti di circolazione e immatricolazione

Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a piu’ di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprieta’, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facolta’ di acquisto, esportazione all’estero e cessazione o sospensione dalla circolazione. (8)

4. [ I rimorchi e] (9) i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3, 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

6. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato.

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento. (1) (4)

8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l’intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all’articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata gia’ utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l’Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo e’ consentita la circolazione ai sensi dell’articolo 102, comma 3. (1) (6)

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;

b) la collocazione e le modalità di installazione;

c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l’accettazione.

10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo. I motoveicoli impegnati in competizioni motoristiche fuoristrada che prevedono trasferimenti su strada possono esporre, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, in luogo delle targhe di cui ai commi 1 e 2, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce i dati di immatricolazione del veicolo. Il pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche a quelle della targa che sostituisce ed è collocato in modo da garantire la visibilità e la posizione richieste dal regolamento per le targhe di immatricolazione. Sono autorizzati all’utilizzo della targa sostitutiva i partecipanti concorrenti muniti di regolare licenza sportiva della Federazione motociclistica italiana, esclusivamente per la durata della manifestazione e lungo il per- corso indicato nel regolamento della manifestazione stessa. (11)

11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87,00 ad Euro 344,00. (1) (2) (7)

12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.046,00 ad Euro 8.186,00. (3) (2)

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26,00 ad Euro 102,00. (1) (2) (5)

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti, deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (1) (10)

———-

Vedi art. 66 DPR 15/06/59, n. 393

Cfr. artt. 256-263 e App. XII e XIII al Titolo III DPR 16/12/92, n. 495

(1) Comma modificato dall’art. 45 DLGS 10/09/93, n. 360 e poi nuovamente modificato dall’art. 21, DLGS 30/12/99, n. 507.

(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

(3) Comma modificato dall’art. 21, DLGS 30/12/99, n. 507.

(4) Parole soppresse dall’art. 4, DPR 24/11/2001, n. 474.

(5) Comma modificato dall’art. 4, DPR 24/11/2001, n. 474.

(6) Comma sostituito dall’art. 4 DLGS 15/01/02, n. 9.

(7) Comma modificato dall’art. 4 DLGS 15/01/02, n. 9 e successivamente dal D.M. 22 dicembre 2004.

(8) Comma aggiunto dall’art. 11, L. 29/7/2010, n. 120. (Modifiche in vigore dal 13/8/2010). A norma del comma 6 dello stesso articolo 11 della L. 29/7/2010, n. 120 ” 6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.

(9) Parole soppresse dall’art. 11, L. 29/7/2010, n. 120. (Modifiche in vigore dal 13/8/2010). A norma del comma 8 dello stesso articolo 11 della L. 29/7/2010, n. 120 ” 8. Le disposizioni del comma 4 dell’articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. E’ fatta salva la possibilita’ di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente. ”

(10) Comma modificato dall’art. 11, L. 29/7/2010, n. 120. (Modifiche in vigore dal 13/8/2010). A norma del comma 6 dello stesso articolo 11 della L. 29/7/2010, n. 120 ” 6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5.

(11) Comma modificato dall’art.1, DL 10/9/2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9/11/2021, n. 156.

Torna su