Ricorsi al giudice di pace: dal 25 giugno aumentano gli importi dei contributi unificati

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L’articolo 53 comma 1 del decreto legge modifica infatti l’articolo 13 del D.P.R. 115/2002, che fissa gli importi del contributo unificato che, in questo modo, passa:

– Da 37 a 43 euro quello per le cause (nel nostro caso ricorsi) non superiori a 1.100 euro
– Da 85 a 98 euro per le cause superiori ma entro 5.200 euro

Si ricorda che è ammessa opposizione al Giudice di Pace:
– Ai verbali amministrativi del codice della strada o delle infrazioni che richiamano espressamente il sistema sanzionatorio del codice della strada;
– alle sanzioni accessorie di sospensione della patente di guida derivanti da reati del codice della strada;
– alle sanzioni accessorie sul veicolo regolamentate dall’articolo 224-ter cds a seguito di ipotesi di reato;
– alle ordinanze prefettizie di pagamento, sanzioni amministrative o sanzioni accessorie salvo alcune precise esclusioni.

Non è ammesso ricorso al Giudice di Pace:
– contro i verbali di infrazione diversi da quelli che seguono il sistema sanzionatorio del codice della strada (il ricorso può essere eventualmente presentato contro l’ordinanza ingiunzione);
– contro le ordinanze nelle materie espressamente escluse dall’articolo 6/4 decreto legislativo 150/2011 (tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette, di igiene degli alimenti e delle bevande, valutaria, di antiriciclaggio);
– se l’importo edittale, nel massimo, della sanzione supera 15.493 euro (articolo 6/5 lettera A decreto legislativo 150/2011);
– se è prevista, sola o congiunta alla sanzione pecuniaria, una sanzione diversa (leggasi sanzione accessoria), fatta eccezione per il codice della strada e per le violazioni regolamentate dal regio decreto 21 dicembre 1933 n. 1736 e dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 (per le quali, anche in presenza di sanzione accessoria, resta competente il Giudice di Pace).

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