Incidente causato da cane randagio – quando ne risponde il comune

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In tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato – alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile – l’ente titolare dell’obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l’evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l’ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l’esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi. (Corte di Cassazione Civile sez. III 28/2/2024 n. 5339)

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