Articolo 85 – Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 85 – Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

TITOLO III – Dei veicoli
Capo III – Veicoli a motore e loro rimorchi
Sezione II – Destinazione ed uso dei veicoli

Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
b-bis) i velocipedi (5)
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale. (4)
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d’esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173,00 ad Euro 694,00 e, se si tratta di autobus, da Euro 430,00 ad Euro 1.731,00. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (2) (1)
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione medesima e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86,00 a euro 338,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell’autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (1) (3)
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Cfr. art. 244 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).
(2) Comma modificato dall’art. 2 DL 27/6/2003, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(3) Comma aggiunto dall’art. 2 DL 27/6/2003, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(4) Comma sostituito dall’art. 9, L. 29/7/2010, n. 120. (Modifiche in vigore dal 13/8/2010)
(5) Lettera aggiunta dall’art. 13-bis DL 23/12/2013, n. 145, convertito con modificazione dalla L. 21/2/2014, n. 9.

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