Articolo 84 – Locazione senza conducente

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 84 – Locazione senza conducente

TITOLO III – Dei veicoli

Capo III – Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione II – Destinazione ed uso dei veicoli

Locazione senza conducente (1)

1 Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso.

2. E’ ammessa, nell’ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l’utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro. (3)

3. L’impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformita’ a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, puo’ utilizzare autocarri, trattori , rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilita’ mediante contratto di locazione e di proprieta’ di impresa avente sede in uno Stato membro dell’Unione europea, incluse le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente abilitate.  (3)

3-bis. L’impresa esercente attivita’ di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, puo’ utilizzare i veicoli in proprieta’ di altra impresa esercente la medesima attivita’ ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisendone la disponibilita’ mediante contratto di locazione. (2)

4. Possono essere destinati alla locazione senza conducente:

a) i veicoli ad uso speciale, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;

b) i veicoli destinati al trasporto di cose;

b-bis) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all’articolo 87, comma 2, i veicoli per il trasporto promiscuo, le autocaravan, le caravan e i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive. (4)

4-bis. L’utilizzo in conto proprio dei veicoli destinati al trasporto di cose di cui al comma 4, lettera b), e’ ammesso qualora gli stessi abbiano massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t. (5)

4-ter L’utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 e’ consentita a condizione che:

a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;

b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;

c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell’impresa che lo utilizza. (5)

4-quater. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 4-ter e’ necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:

a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;

b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto. (5)

4-quinquies. I documenti di cui al comma 4-quater, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente secondo le disposizioni vigenti. (5)

5. Per i veicoli destinati a locazione senza conducente di cui al comma 4 la carta di circolazione e’ rilasciata alle imprese che esercitano l’attivita’ in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481.  (3)

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’interno, puo’ stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, nonche’ le modalita’ per il rilascio della carta di circolazione e per l’utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3.  (3)

7. Fuori dai casi indicati dai commi 2, 3 e 3-bis, chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 se si tratta di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 42 a euro 173 se si tratta di altri veicoli. Alle stesse sanzioni soggiace chiunque circola con un veicolo adibito a locazione senza conducente e non destinato a tale uso.  (3)

7-bis. Chiunque utilizza un veicolo in locazione senza conducente di cui ai commi 2 e 3 senza rispettare le condizioni di cui al comma 4-ter e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. (5)

8. Alle violazioni di cui ai commi 7 e 7-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI. (4)

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Cfr. art. 244 DPR 16/12/92, n. 495

(1) Articolo sostituito dall’art. 38 DLGS 10/09/93, n. 360.

(2) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 183, L. 4 agosto 2017, n. 124.

(3) Comma sostituito dall’art. 24, DL 13/6/2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10/8/2023, n. 103

(4) Comma modificato dall’art. 24, DL 13/6/2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10/8/2023, n. 103

(5) Comma aggiunto dall’art. 24, DL 13/6/2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10/8/2023, n. 103

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