Rinnovo e proroga di certificati, licenze e autorizzazioni

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Con circolare 1/3/2021, prot. n. 7203, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  aggiorna le istruzioni fornite con circolare prot. n. 2143 del 21 gennaio 2021 relativamente alla proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità ai sensi dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni e  del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 cd. “Omnibus II”

Gli articoli 2 e 3 del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021, recante “misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche ed attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698 ” recano disposizioni di proroga della validità della carta di qualificazione del conducente e dei termini entro i quali è dovuta la formazione periodica, nonché proroga di validità delle patenti di guida.

L’articolo 2 in materia di proroga dei termini previsti dalla direttiva 2003/59/CE dispone che:

  • la validità di una CQC (nell’ordinamento italiano di una patente CQC con codice 95 o di una CQC card con codice 95) che sarebbero scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, è prorogata di dieci (10) mesi rispetto alla data di scadenza indicata su ciascuna carta;
  • la validità di una CQC (nell’ordinamento italiano di una patente CQC con codice 95 o di una CQC card con codice 95) che dopo l’applicazione della proroga di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2020/698, sarebbe scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera ulteriormente prorogata per sei (6) mesi e comunque mai oltre la data del 1° luglio 2021, se la predetta proroga di sei mesi viene a scadere dopo;
  • le medesime casistiche di proroga si accordano, conseguentemente, ai termini entro si quali doveva provvedere, o si dovrà provvedere, all’assolvimento dell’obbligo di formazione periodica.

L’articolo 3, in materia di proroga dei termini previsti dalla direttiva 2006/126/CE dispone che:

  • la validità delle patenti di guida che, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata;
  • la validità delle patenti di guida che, dopo l’applicazione della proroga di cui di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/698, sarebbe scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera ulteriormente prorogata per sei (6) mesi e comunque mai oltre la data del 1° luglio 2021, se la predetta proroga di sei mesi viene a scadere dopo.

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