Art. 120 Codice della strada: illegittimità costituzionale revoca patente per requisiti morali

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La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 120, comma 2, c.d.s. nella parte in cui – con riguardo all’ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del DPR 9.10.1990 n. 309 intervenuta in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della medesima patente.
In sostanza viene rilevata una contraddizione agli effetti dell’adozione delle misure di loro rispettiva competenza fra il giudice penale che ha la “facoltà” di disporre, ove lo ritenga opportuno, il ritiro della patente, e il prefetto che ha invece il “dovere” di disporne la revoca.

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