Validità delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali

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A seguito dell’emanazione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020, e in particolare dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 103, comma 2, che ha esteso la validità di una serie di provvedimenti scaduti e in scadenza in questo periodo di emergenza, sono sorte alcune questioni interpretative riguardo l’applicabilità di tali disposizioni alle autorizzazioni ai trasporti eccezionali, rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade ai sensi dell’art. 10 del Codice della Strada, in base alle procedure indicate nel Regolamento.

Pertanto, al fine di garantire omogeneità di applicazione della nuova disposizione la Direzione Generale per la sicurezza stradale, competente sulla disciplina dei trasporti eccezionali ha emanato la circolare 1/6/2020, n. prot. 4051.

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