Stato di necessità e onere della prova

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In tema di sanzioni amministrative, l’esimente dello stato di necessità di cui all’art. 4 l. n. 689 del 1981, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un’effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione. Dunque, il contravventore che invochi la sussistenza di cause di giustificazione dell’illecito addebitatogli è tenuto – alternativamente – a provare l’esistenza delle stesse, ovvero di essere stato indotto in errore sulla sussistenza della esimente in forza di circostanze oggettive, non essendo sufficiente il mero convincimento dell’esistenza dei suoi presupposti. (Corte di Cassazione Civile sez. II 12/7/2022 n. 22020)

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