Riforma della giustizia penale – le disposizioni in vigore da oggi 19 ottobre 2021

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L’art. 2 della legge n. 134/2021 (c.d. riforma penale)  rubricato “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale e disposizioni di accompagnamento della riforma“, prevede alcune disposizioni in vigore da oggi 19 ottobre 2021:

  • a) comma 1, modifiche alla disciplina della prescrizione;
  • b) commi da 2 a 6, l’introduzione dell’istituto dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, cui sono collegati i commi 16 e 17 che istituiscono il comitato per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria;
  • c) commi da 7 a 10, previsione di una più precisa identificazione di alcune categorie di persone sottoposte al procedimento penale, cioè apolidi, persone delle quale è ignota la cittadinanza, cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea ovvero di cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea privi del codice fiscale o che sono attualmente, o sono state in passato titolari anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea;
  • d) commi da 11 a 13, modifiche dirette a una maggiore tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, estendendo anche alle vittime dei reati previsti in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio la portata applicativa di norme introdotte con la legge n. 69/2019 (c.d. Codice rosso);
  • e) comma 14, estensione dell’obbligo di comunicazione, al difensore nominato dall’indagato/imputato, arrestato o detenuto (oltre che all’Autorità competente), delle impugnazioni
    e delle dichiarazioni presentate al direttore dell’istituto penitenziario;
  • f) comma 15, previsione dell’arresto obbligatorio in caso di delitto di cui all’art. 387-bis c.p. (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa);
  • g) commi 18 e 19, disposizioni sul Piano per la transizione digitale della amministrazione della giustizia; commi 20 e 21 istituzione del Comitato per la digitalizzazione del processo;
    h) commi da 22 a 25, disposizioni finanziarie.

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