Riforma del CdS – La circolare con le indicazioni del Ministero dell’Interno

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Circolare Ministero dell’interno 25/11/2021 – Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 267 del 9 novembre 2021 è stata pubblicata la legge 9 novembre 2021, n. 156, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, concernente l’oggetto.

Per i profili di competenza di questo Dipartimento, si segnala che l’articolo 1 del citato provvedimento d’urgenza ha modificato, rispettivamente alle lettere g-quater), g-quinquies), g-sexies) e g-septies) del comma 1, gli articoli 203, 213, 214 e 215-bis del codice della strada, approvato con decreto legislativo n. 285/1992.

In particolare, il novellato articolo 203 del codice della strada contempla espressamente la possibilità che i ricorsi rivolti al Prefetto avverso verbali di accertamento di violazioni di norme del codice della strada vengano inoltrati, oltre che con lettera raccomandata, anche per via telematica, tramite posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità disciplinate dall’articolo 65 (1) del decreto legislativo n. 82/2005 (recante il codice dell’amministrazione digitale).

Al riguardo, si sottolinea che la trasmissione per posta elettronica certificata delle opposizioni in parola era già stata prevista dalla circolare del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 17166 del 14 novembre 2014, in considerazione del combinato disposto del menzionato articolo 203, comma 1-bis, e dell’articolo 48 del decreto n. 82/2005.

Gli articoli 213 (“Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa”) e 214 (“Fermo amministrativo del veicolo”) del codice della strada, com’è noto, erano stati già novellati dall’articolo 23 del decreto-legge n. 113/2018 che aveva altresì introdotto l’articolo 215-bis (“Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati”); le direttive conseguenti a tali modifiche normative sono state diramate con circolare del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 1582 del 25 gennaio 2019.

Tanto premesso, si osserva che la legge di conversione del decreto-legge n, 121/2021 è intervenuta, in particolare, sull’articolo 213 del codice della strada, modificandone, in primo luogo, il comma 3, disciplinante il riparto delle attribuzioni concernenti la liquidazione degli oneri di custodia dovuti al custode-acquirente (individuato ai sensi del successivo articolo 214-bis) tra Prefettura e Agenzia del Demanio. Nello specifico tale novella ha inteso chiarire che quest’ultima è tenuta alla liquidazione dalla data in cui riceve il provvedimento prefettizio di confisca del veicolo e non da quella di trasmissione del provvedimento stesso a cura della Prefettura.

Il comma 5 dell’articolo 213 (relativo alle modalità di affidamento in custodia al custode-acquirente di un veicolo sottoposto a sequestro e non affidato al proprietario o ad altro soggetto legittimato) è stato integrato, nella parte finale del sesto periodo, con la previsione secondo cui la comunicazione, da pubblicare nel sito internet istituzionale della Prefettura, dell’avvenuto deposito del veicolo in discorso presso il custode-acquirente deve recare l’avviso che l’avente diritto non assume la custodia del veicolo nei cinque giorni successivi alla pubblicazione stessa, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo viene alienato, anche ai soli fini della sua rottamazione. Tale avviso, secondo le indicazioni della circolare del 25 gennaio 2019 era sinora inserito unicamente nel verbale di contestazione della violazione del codice della strada determinante l’avvio della procedura de qua, redatto dalle Forze di polizia.

Di particolare rilievo sono inoltre i periodi aggiunti dall’intervento normativo alla parte finale del comma 5, concernenti la fattispecie di veicoli sequestrati in assenza dell’autore della violazione per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis: nella descritta ipotesi, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l’avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dall’organo di polizia che ha eseguito il sequestro, che provvede contestualmente a comunicare l’avvenuto deposito del mezzo presso il custode-acquirente mediante pubblicazione di apposito avviso nell’albo pretorio del comune nel cui territorio è stata accertata la violazione; se, per comprovate difficoltà oggettive, non è risultato possibile eseguire la notificazione e il veicolo è ancora affidato al predetto operatore economico, la notificazione stessa si considera eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della richiamata comunicazione nell’albo pretorio del comune, come sopra individuato. La disposizione, giusta il richiamo operato dal vigente comma 1 dell’articolo 214, si applica anche ai fermi amministrativi. Le nuove disposizioni consentiranno di ridurre sensibilmente il periodo di custodia dei mezzi in argomento (spesso dipendenti appunto dalle difficoltà connesse alle notificazioni), con conseguente riduzione della spesa pubblica nel settore: la modalità semplificata di notifica del verbale consentirà, infatti, di sbloccare le procedure di alienazione dei veicoli che rimangono depositati presso i soggetti autorizzati per impossibilità di completare l’iter procedurale di confisca, continuando così a generare costi per l’erario.

Nel comma 7 dell’articolo 213, il quinto periodo, relativo ai contenuti del provvedimento prefettizio di confisca del veicolo, è stato modificato nel senso di prevedere che tale determinazione abbia ad oggetto, in alternativa al veicolo stesso, la somma ricavata dalla sua alienazione, in luogo della somma ricavata dalla distruzione, precedentemente contemplata: l’ipotesi della distruzione del mezzo, infatti, è compresa in quella dell’alienazione, che può aver luogo – come esposto – anche ai soli fini della rottamazione.

Infine, all’articolo in esame è stato aggiunto il comma 10 bis a mente del quale, analogamente a quanto già previsto dal precedente comma 10 per il provvedimento prefettizio di confisca, il provvedimento con cui è disposto il sequestro del veicolo è comunicato all’organo di polizia procedente al Dipartimento per la Mobilità Sostenibile del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ai fini dell’annotazione al Pubblico registro automobilistico.

In caso di successivo dissequestro, l’organo di polizia provvede alla comunicazione per la cancellazione dell’annotazione nell’Archivio nazionale dei veicoli e al Pubblico registro automobilistico.

Quanto all’articolo 214 del codice della strada, la novella ha provveduto a emendare il comma 5, secondo periodo, da un’imprecisione meramente formale, sostituendo la parola “sequestro” con quelle, pertinenti alla rubrica e al contenuto dell’articolo, “fermo amministrativo”.

Parimenti di carattere formale è la modifica apportata alla rubrica dell’articolo 215-bis del codice in parola, dalla quale è stato espunto, il vocabolo “rimossi”.

Il dispositivo della norma è stato invece interessato dalla soppressione, nel comma 1 secondo periodo, delle parole: “, in cui per ciascun veicolo, sono riportati i dati identificativi del proprietario risultanti dal pubblico registro automobilistico”: di tale innovazione, ispirata da esigenze di tutela della riservatezza degli interessati, codesti Uffici dovranno tenere conto nelle attività connesse all’attuazione della procedura delineata dall’articolo 215-bis, in ordine alla quale si fa rinvio alle circolari di questo Dipartimento n. 1499 del 17 maggio 2021 e n. 6659 del 21 ottobre 2021.

Infine, il Legislatore è intervenuto sul comma 4 del menzionato articolo, chiarendo che il decreto dirigenziale esecutivo della richiamata procedura (trasmesso alle SS. LL. in allegato alla direttiva del 19 maggio 2021), stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni dell’articolo stesso.

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(1) Si riporta uno stralcio dell’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005

Istanze e dichiarazioni presentate arie pubbliche amministrazioni per via telematica

1. Le Istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’articolo 20:

b) ovvero quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPIO), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi

b bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all’articolo 64·bis;

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unita mente alla copia del documento d’identità;

c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto In uno degli elenchi di cui all’articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell’articolo 3-bis. comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l’istanza o la dichiarazione Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. (omissis)

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