Nuovo codice della strada – Art. 9 – Competizioni motoristiche su strada

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Con Circolare 2 /1 /2018, n. 10  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26/1/2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in riferimento all’art. art. 9, comma 1 del nuovo Codice della strada, stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e le competizioni atletiche possono essere disputate, su strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate.

Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’autorità di pubblica  sicurezza,  nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e di norme successivamente intervenute.

La presente circolare è principalmente rivolta agli enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, e cioè le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, ferma restando, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, l’attività di supporto svolta dalle prefetture.

 

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