L’opposizione all’ingiunzione di pagamento nella quale si lamenti l’omessa notifica del verbale va proposta con ricorso entro 30 giorni dalla notifica della medesima

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L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella. (Corte di Cassazione Civile sez. III 26/7/2023 n. 22722)

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