La sospensione dei termini feriali non si applica all’opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi in ogni fase e grado del giudizio

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L’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione. (Corte di Cassazione Civile sez. III 25/7/2022 n. 23127)

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