La breve sosta dopo un incidente con feriti non esclude la responsabilità per i reati di fuga e omissione di soccorso

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La momentanea sosta effettuata dall’autore dell’investimento, secondo consolidata orientamento di legittimità, configura egualmente la condotta della “fuga”.
Il reato di fuga (art. 189, comma 6, cod. strada) è finalizzato a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro; il reato di mancata prestazione di assistenza (comma 7) è finalizzato ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite. Pertanto, è ravvisabile un concorso materiale tra le due ipotesi criminose. (Corte di Cassazione Penale sez. IV 6/12/2023 n. 48530)

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