Controllo elettronico della velocità con telelaser

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Quando il certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato sia stato prodotto, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata.

Ai fini della legittimità della sanzione irrogata per la violazione di cui all’art. 142, comma 8, C .d. S ., a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchio autovelox, non è necessario che il verbale contenga l’indicazione del certificato di regolare taratura dell’apparecchiatura con la quale è stata misurata la velocità, poiché la mancata menzione degli estremi di tale certificato non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a contestare l’effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell’impianto, spostando sull’amministrazione l’onere di depositare la certificazione di taratura.

Corte di Cassazione Civile sez. II 2/8/2023 n. 23586

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