Consegna del plico a persona diversa dal destinatario

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In caso di notificazione a mezzo posta a persona diversa dal destinatario e, precisamente, al portiere, ai sensi dell’art. 7, comma 6°, della I. n. 890 del 1982, introdotto dall’art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv. con modif. in I. n. 31 del 2008, ai fini del perfezionamento della notifica, rispetto al destinatario, non è, pertanto, necessario che la raccomandata a questi diretta e contenente la notizia della notificazione dell’atto sia fatta con avviso di ricevimento in quanto la previsione della sola raccomandata è rispondente ad una distinzione ragionevole (e, quindi, costituzionalmente legittima) dalle ipotesi nelle quali l’avviso è richiesto. (Corte di Cassazione Civile sez. VI 9/6/2022 n. 18656)

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