Articolo 92 – Estratto dei documenti di circolazione o di guida

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 92 – Estratto dei documenti di circolazione o di guida

TITOLO III – Dei veicoli
Capo III – Veicoli a motore e loro rimorchi
Sezione II – Destinazione ed uso dei veicoli

Estratto dei documenti di circolazione o di guida

1 Quando per ragione d’ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall’art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l’originale per la durata massima di sessanta giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l’estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell’interessato, entro i predetti trenta giorni, l’estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all’operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non e’ rinnovabile ne’ reiterabile ed e’ valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni. (1)
3 Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 430,00 ad Euro 1.731,00 (3). Alla contestazione di tre violazioni nell’arco di un triennio consegue la revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. (2) Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87,00 ad Euro 344,00 (2) (3).
4 Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87,00 ad Euro 344,00. (3)
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(1) Comma dapprima modificato dall’art.40, DLGS 10/09/93, n. 360 e successivamente sostituito dall’art. 10, L. 29/7/2010, n. 120. (Modifiche in vigore dal 13/8/2010)
(2) L’impresa o la società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all’interessato una ricevuta conforme al modello approvato dal Ministro dei trasporti.
(3) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

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