Articolo 82 – Destinazione ed uso dei veicoli

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 82 – Destinazione ed uso dei veicoli

TITOLO III – Dei veicoli
Capo III – Veicoli a motore e loro rimorchi
Sezione II – Destinazione ed uso dei veicoli

Destinazione ed uso dei veicoli

1 Per destinazione del veicolo s’intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
2 Per uso del veicolo s’intende la sua utilizzazione economica.
3 I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
4 Si ha l’uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
5 L’uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone; (5)
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto di terzi.
6 Previa autorizzazione dell’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L’autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall’ufficio Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate al Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa. (1) (3) (4)
7 Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.
8 Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87,00 ad Euro 344,00. (2)
9 Chiunque, senza l’autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 430,00 ad Euro 1.731,00. (2)
10 Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.
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Vedi art. 57 DPR 15/06/59, n. 393.
Cfr. art. 243 DPR 16/12/92, n. 495.
(1) Cfr. DM 19/01/96 sui criteri per la destinazione degli autobus al servizio di linea e noleggio da rimessa.
(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).
(3) A norma dell’art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione “ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.
(4) A norma dell’art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione “Ministro e Ministero dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla seguente: “Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
(5) Con il comma 6-bis introdotto in sede di conversione nell’articolo 200 del dl 34/2020 (decreto rilancio), per rispondere allo stato di emergenza causato dall’epidemia COVID-19, dal 19 luglio 2020, fino al 30 giugno 2021, in deroga all’articolo 87, comma 2, del codice della strada possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all’articolo 82, comma 5, lettera b), cioè le autovetture destinate al servizio di noleggio con conducente e taxi.

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