Articolo 8 – Circolazione nelle piccole isole

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 8 – Circolazione nelle piccole isole

TITOLO I – Disposizioni generali

Circolazione nelle piccole isole

1 Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell’isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti. (3)
2 Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previste dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 430,00 ad Euro 1.731,00 (1) (2)
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(1) Articolo modificato dall’art. 6 DLGS 10/09/93, n. 360.
(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).
(3) A norma dell’art. 17 DGLS 15/01/02 n. 9, la denominazione “Ministro e Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

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