Articolo 66 – Cerchioni alle ruote

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 66 – Cerchioni alle ruote

TITOLO III – Dei veicoli
Capo II – Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi

Cerchioni alle ruote

1 I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza dei cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono essere muniti di ruote gommate.
2 La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai inferiore a 50 mm; i bordi del cerchione a contatto della strada devono essere arrotondati con raggio non inferiore allo spessore del cerchione metallico; nella determinazione della larghezza si tiene conto dei raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.
3 La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuità.
4 I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione animale destinato a trasporto di cose.
5 Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42,00 ad Euro 173,00. (1) (2)
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Vedi artt. 37 e 38 DPR 15/06/59, n. 393
(1) Comma modificato dall’art. 29 DLGS 10/09/93, n. 360.
(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

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