Articolo 59 – Veicoli con caratteristiche atipiche

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 59 – Veicoli con caratteristiche atipiche

TITOLO III – Dei veicoli
Capo I – Dei veicoli in generale

Veicoli con caratteristiche atipiche

1 Sono considerati atipici i veicoli [elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli] (3) che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo. (1)
2 Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e guida; (2)
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.
2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione. (4)
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(1) Comma modificato dall’art. 2-bis, DL 23/10/2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201.
(2) Lettera modificata dall’art. 2-bis, DL 23/10/2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201.
(3) Parole soppresse dall’art. 1, L. 29/7/2010, n. 120.
(4) Comma aggiunto dall’art. 33 bis, DL 30/12/2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28/2/2020, n. 8.

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