Articolo 43 – Segnalazioni degli agenti del traffico

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 43 – Segnalazioni degli agenti del traffico

TITOLO II – Della costruzione e tutela delle strade
Capo II – Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale

Segnalazioni degli agenti del traffico

1 Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico.
2 Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle norme di circolazione.
3 Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:
a) braccio alzato verticalmente significa: “attenzione, arresto” per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale è fatto in una intersezione, esso non impone l’arresto ai conducenti che abbiano già impegnato l’intersezione stessa;
b) braccia o braccio tesi orizzontalmente significano:
“arresto” per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti da direzioni intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia, e per contro “via libera” per coloro che percorrono la direzione indicata dal braccio o dalle braccia.
4 Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l’agente potrà abbassare il braccio o le braccia; la nuova posizione significa ugualmente “arresto” per tutti gli utenti che si trovano di fronte all’agente o dietro di lui e “via libera” per coloro che si trovano di fianco.
5 Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione, possono altresì far accelerare o rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.
6 Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente necessarie per la regolazione del traffico, nonché modalità e mezzi per rendere facilmente riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno che di notte, gli agenti preposti alla regolazione del traffico e i loro ordini, anche a mezzo di apposito segnale distintivo.
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Vedi art. 16 DPR 15/06/59, n. 393
Cfr. artt. 181-183 DPR 16/12/92, n. 495

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