Articolo 30 – Fabbricati, muri e opere di sostegno

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 30 – Fabbricati, muri e opere di sostegno

TITOLO II – Della costruzione e tutela delle strade
Capo I – Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche

Fabbricati, muri e opere di sostegno

1 I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2 Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito l’ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
3 In caso di inadempienza nel termine fissato, l’autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d’ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
4 La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell’ente proprietario della strada.
5 La spesa si divide in ragione dell’interesse quando l’opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell’ufficio periferico dell’A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico. (2)
6 La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell’ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l’obbligo e l’onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.
7 In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.
8 Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 430,00 ad Euro 1.731. (1)
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Vedi artt. 16 e 19 RD 08/12/33, n. 1740
(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).
(2) A norma dell’art. 17 DGLS 15/01/02 n. 9, la denominazione “Ministro e Ministero dei lavori pubblici” è sostituita dalla seguente: “Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

 

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