Articolo 191 – Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 191 – Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

TITOLO V – Norme di comportamento

Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull’attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all’articolo 190, comma 4. (4) (5)

2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca,(2) o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla, e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 167,00 ad Euro 665,00. (1) (3)

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Vedi art. 134 DPR 15/06/59, n. 393

(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

(2) Parole aggiunte dall’art. 3, DL 20/06/02, n. 121, successivamente convertito, con modificazioni, in L 1/8/2002, n. 168.

(3) Comma modificato dall’art. 3 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.

(4) Comma sostituito dall’art. 34, L 29/7/2010 n. 120.

(5) Comma modificato dall’art.1, DL 10/9/2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9/11/2021, n. 156.

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