Articolo 188 – Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 188 – Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

TITOLO V – Norme di comportamento

Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

1 Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

2 I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.

3 I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilita’, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell’articolo 381, comma 2, del regolamento, e’ consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta parcheggio a pagamento, qualora risultino gia’ occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati. (4) (5)

4 Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 168,00 ad Euro 672,00. (1) (3)

5 Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87,00 ad Euro 344,00. (1) (2) (3)

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Vedi art. 381 DPR 15/06/59, n. 393

(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

(2) Con la modifica dell‘articolo 1 della legge del 28 dicembre 2018, n. 145, operata dall’art. 29 del decreto semplificazioni (DL 16/7/2020, n. 76), è stata prevista l’istituzione di una piattaforma unica nazionale informatica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito dell’archivio nazionale dei veicoli previsto dall’articolo 226, del codice della strada, per consentire la verifica delle targhe associate a permessi di parcheggio per disabili, al fine di agevolare la mobilità, sull’intero territorio nazionale, delle persone titolari dei predetti contrassegni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il 17 ottobre 2020, sono definite le procedure per l’istituzione della piattaforma nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

(3) Comma modificato dall’art. 1, DL 10/9/2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9/11/2021, n. 156.

(4) Comma aggiunto dall’art.1, DL 10/9/2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9/11/2021, n. 156.

(5) L’articolo 188, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1, lettera f), numero 01), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022. Nell’eventualità in cui dall’ attuazione del comma 1, lettera f), derivino minori entrate per il bilancio degli enti locali, attestate dall’organo competente, gli enti stessi provvedono a rivedere le tariffe per la sosta o il parcheggio nelle aree a pagamento, al solo ed esclusivo fine di compensare le predette minori entrate .

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