Articolo 181 – Esposizione dei contrassegni per la circolazione

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 182 – Circolazione dei velocipedi

TITOLO V – Norme di comportamento

Circolazione dei velocipedi

1 I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili. (5)
2 I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3 Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4 I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5 É vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. É consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature , di cui all’articolo 68, comma 5. (1)
6 I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, da quest’ultimo. (1)
7 Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8 Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalita’ stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile. (6)
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita’, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162. (3)
9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell’intersezione puo’ essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata puo’ essere realizzata lungo le strade con velocita’ consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di piu’ corsie per senso di marcia, ed e’ posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L’area delimitata e’ accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimita’ dell’intersezione. (4) (7)
10 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26,00 ad Euro 102,00. La sanzione è da Euro 42,00 ad Euro 173,00, quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6. (2)
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Vedi art. 128 DPR 15/06/59, n. 393
Cfr. art. 377 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Comma modificato dall’art. 96 DLGS 10/09/93, n. 360.
(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).
(3) Comma aggiunto dall’art. 28, L. 29/7/2010, n. 120.
(4) Comma aggiunto dall’art. 229, DL 19/5/2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/7/2020, n. 77.
(5) Comma aggiunto dall’art. 49, DL 16/7/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11/9/2020, n. 120.
(6) Comma sostituito dall’art. 49, DL 16/7/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11/9/2020, n. 120.
(7) Comma modificato dall’art. 49, DL 16/7/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11/9/2020, n. 120.

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