Articolo 173 – Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 173 – Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

TITOLO V – Norme di comportamento

Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida. (5)

2 É vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante, ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia. É consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani. (1) (6) (7)

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83,00 a euro 332,00. (2) (3)

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165,00 a euro 660,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio. (4) (2)

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Vedi art. 123 DPR 15/06/59, n. 393

(1) Comma prima modificato dall’art. 90 DLGS 10/09/93, n. 360 e successivamente modificato dall’art.2, DL 20/06/02, n. 121 convertito in L 01/08/02, n. 168.

(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

(3) Comma modificato dall’art. 3 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214 e successivamente sostituito dall’art. 4, DL 3/8/2007 n. 117, convertito in legge 2/10/2007, n. 160.

(4) Comma inserito dall’art. 4, DL 3/8/2007 n. 117, convertito in legge 2/10/2007, n. 160.

(5) Comma modificato dall’art. 18, DLGS 18/4/2011, n. 59.

(6) Comma modificato con parole soppresse dall’art. 1 della Legge 13/2/2012 n. 11.

(7) Comma modificato dall’art.1, DL 10/9/2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9/11/2021, n. 156.

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