Articolo 171 – Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 171 – Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

TITOLO V – Norme di comportamento

Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e’ fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformita’ con i regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa e con la normativa comunitaria. (4)

1-bis. Sono esenti dall’obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:

a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonche’ di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento. (5)

2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 83,00 ad Euro 332,00. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde anche il conducente. (2) (3) (6) (8)

3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo e’ disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo e’ affidata al proprietario dello stesso. (7)

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 866,00 ad Euro 3.464,00. (3)

5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del presente codice.

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(1) Vedi L. 11/01/86, n. 3.

(2) Come modificato dall’art. 88 DLGS 10/09/93, n. 360.

(3) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

(4) Comma dapprima sostituito dall’art. 3 DL 27/06/03, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214 e successivamente modificato dall’art. 28, L. 29/7/2010, n. 120. (Modifiche in vigore dal 12/10/2010)

(5) Prima aggiunto dall’art. 33, L 07/12/99, n. 472, il comma è sostituito dall’art. 3 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.

(6) Comma modificato dall’art. 3 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.

(7) Comma così sostituito dall’art. 3 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214 ed infine sostituto dall’art. 2, DL 3/10/2006 n. 262 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24/11/2006 n. 286.

(8) Comma modificato dall’art.1, DL 10/9/2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9/11/2021, n. 156.

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