Articolo 17 – Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 17 – Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati

TITOLO II – Della costruzione e tutela delle strade
Capo I – Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche

Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati

1 Fuori dei centri abitati, all’interno delle curve devesi assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all’ampiezza della curvatura.
2 All’esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.
3 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 430,00 ad Euro 1.731,00. (1).
4 La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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Cfr. art. 27 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

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