Articolo 163 – Convogli militari, cortei e simili

Codice della strada

Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 163 – Convogli militari, cortei e simili

TITOLO V – Norme di comportamento

Convogli militari, cortei e simili

1 É vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.
2 É vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.
3 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42,00 ad Euro 173,00. (1)
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Vedi art. 118 DPR 15/06/59, n. 393
Cfr. art. 360 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 31/12/2020 (G.U. 31/12/2020, n. 323).

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