Articolo 151 – Definizioni relative alle segnalazioni visive e all’illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

Codice della strada
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Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Nuovo codice della strada
(GU n. 114 del 18/05/1992 – Suppl. Ordinario n. 74)

Articolo 151 – Definizioni relative alle segnalazioni visive e all’illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

TITOLO V – Norme di comportamento

Definizioni relative alle segnalazioni visive e all’illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

1 Ai fini del presente titolo si intende per:
a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;
b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l’illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;
e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;
g) dispositivo d’illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore; (1)
h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale; (2)
i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto; (1)
l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;
m) luce d’ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;
n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;
p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli; (2)
p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli; (3)
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l’avanti destinato a rendere piu’ facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna; (3)
p-quater) luci d’angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimita’ dell’angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso e’ in procinto di curvare; (3)
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che puo’ essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante; (3)
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all’articolo 177; (3)
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalita’, sui mezzi d’opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica. (3)
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Vedi art. 45 DPR 15/06/59, n. 393
(1) Lettera modificata dall’art. 75 DLGS 10/09/93, n. 360
(2) Lettera sostituita dall’art. 3 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(3) Lettera aggiunta dall’art. 3 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.

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